REGOLAMENTO SOCI

Art. 1 – Finalità e attività dell’Associazione

L’Associazione Music4You APS, con sede in Via Morandi 10, Melegnano (MI), svolge attività finalizzate alla formazione musicale di bambini, ragazzi e adulti, anche attraverso la partecipazione diretta dei soci alle attività didattiche e mediante il contributo economico previsto per la partecipazione ai corsi.L’Associazione promuove e realizza iniziative volte a stimolare l’interesse e la partecipazione alla musica, con particolare attenzione alla pratica musicale attiva e alla musica d’insieme.L’obiettivo dell’attività didattica è fornire ai soci adeguate competenze musicali, favorendo la capacità di comprendere e apprezzare la musica nelle sue diverse forme e manifestazioni.Su richiesta del socio, l’Associazione può rilasciare una certificazione relativa alla frequenza delle attività didattiche, anche ai fini dell’eventuale riconoscimento di crediti scolastici, ove previsto dalla normativa e dalle disposizioni dell’istituto scolastico di appartenenza.

Art. 2 – Iscrizione, partecipazione e condizioni economiche

La partecipazione alle attività didattiche dell’Associazione è subordinata alla presentazione della richiesta di ammissione a socio e al perfezionamento dell’iscrizione secondo le modalità stabilite dall’Associazione.Il socio è tenuto al pagamento della quota associativa e delle eventuali quote relative ai corsi frequentati, secondo quanto stabilito dall’Associazione per ciascun anno scolastico.In caso di mancato pagamento delle somme dovute, l’Associazione può sospendere o interrompere la partecipazione alle attività didattiche fino alla regolarizzazione della posizione.In caso di mancato pagamento, l’Associazione può inoltre procedere alla revoca dello status di socio secondo quanto previsto dallo Statuto e dalla normativa applicabile. Una volta effettuato il pagamento della quota relativa al corso, non è previsto il rimborso.In caso di documentati problemi di salute che impediscano al socio di proseguire la frequenza del corso, l’Associazione può riconoscere un credito utilizzabile esclusivamente nell’anno scolastico successivo.Qualora, nel corso dell’anno scolastico successivo, le lezioni corrispondenti al credito non vengano effettuate, il credito si considera scaduto e le relative lezioni saranno considerate perse.

Art. 3 – Frequenza delle attività didattiche

Il socio è tenuto a frequentare i corsi secondo il calendario, gli orari e i programmi didattici stabiliti dall’Associazione.Gli orari delle lezioni vengono concordati con l’Associazione e con il docente, compatibilmente con le esigenze organizzative e con la disponibilità degli spazi. Il socio è tenuto a rispettare gli orari e a comunicare tempestivamente eventuali assenze secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

Art. 4 – Assenze e recupero delle lezioni

In caso di assenza del socio, il docente non è tenuto al recupero della lezione. Non è previsto il recupero delle lezioni relative alle attività collettive in caso di assenza del socio. In caso di assenza del docente, l’Associazione provvede a informare tempestivamente il socio e la lezione dovrà essere recuperata entro e non oltre il 20 giugno dell’anno scolastico in corso. Qualora l’Associazione o il docente propongano al socio due date alternative per il recupero della lezione e il socio rifiuti entrambe le proposte, la lezione sarà considerata effettuata e quindi persa, pur trattandosi di un’assenza del docente. Una volta concordata la data per il recupero, qualora il socio risulti assente alla lezione di recupero, la stessa sarà considerata persa.In caso di due assenze senza giustificato motivo e senza un preavviso di almeno 24 ore, l’Associazione può procedere all’interruzione del servizio didattico, senza che ciò comporti il rimborso delle somme già versate.Le comunicazioni relative alle assenze e alle eventuali interruzioni del servizio saranno effettuate tramite posta elettronica.La decisione dell’Associazione in merito all’interruzione del servizio nei casi sopra indicati è da intendersi inappellabile.

Art. 5 –

Rinuncia e ritiro dal corso Il ritiro dalle attività didattiche deve essere comunicato mediante email. Il ritiro ha effetto dalla data di invio della mailA seguito del ritiro, il socio riceverà una comunicazione tramite posta elettronica relativa alla propria posizione amministrativa, con indicazione dell’eventuale ricevuta fiscale qualora i pagamenti risultino regolari oppure dell’eventuale saldo ancora dovuto.

Art. 6 – Patto didattico e autonomia professionale del docente

L’attività didattica viene organizzata attraverso percorsi personalizzati elaborati dal docente in relazione alle caratteristiche, al livello e alle esigenze del singolo socio. Il docente opera nell’ambito della propria autonomia didattica e professionale, individuando metodologie, contenuti e modalità di svolgimento delle lezioni ritenuti più adeguati al percorso dell’allievo. I genitori, i familiari o altri soggetti non possono interferire direttamente nelle scelte didattiche e professionali del docente. Eventuali problematiche relative al percorso didattico devono essere sottoposte al Direttore Didattico, al quale può essere richiesto un incontro per esaminare la situazione. Non è pertanto previsto che genitori, familiari o altri soggetti contattino direttamente il docente tramite messaggi o e-mail per impartire indicazioni relative al percorso didattico dell’allievo. Restano naturalmente possibili comunicazioni relative all’andamento generale dell’allievo, alle presenze, alle necessità organizzative e ad altre informazioni inerenti alla normale gestione del rapporto didattico.

Art. 7 – Strumenti e materiali didattici

Il socio è tenuto a procurarsi e mettere a disposizione gli strumenti musicali, i metodi di studio, i libri e gli altri materiali eventualmente necessari allo svolgimento del percorso didattico. Qualora, per esigenze didattiche, vengano affidati al socio strumenti, materiali o attrezzature appartenenti a Musicolepsia S.r.l., il socio è responsabile della loro corretta custodia e conservazione.Gli strumenti e i materiali assegnati ai docenti per lo svolgimento dell’attività didattica non possono essere rimossi dalle sedi dei corsi senza la preventiva autorizzazi

STATUTO

MUSIC4YOU APS

Titolo I - Costituzione e Denominazione – Sede - Durata

Art. 1 - Costituzione e denominazione

E' costituita, ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii. e del Codice Civile, l’Associazione denominata “MUSIC4YOU APS”. L’Associazione farà uso dell’indicazione di “Associazione di promozione sociale” e dell’acronimo “APS” nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico una volta iscritta nella relativa sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie ai sensi del successivo art. 18, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2 – Sede

L’Associazione ha sede nel Comune di Melegnano (MI), alla Via Morandi 10.
Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purché all’interno del medesimo Comune.

Con delibera dell’Assemblea ordinaria possono essere inoltre istituite sedi operative dell’Associazione in Italia o all’estero.

Art. 3 - Durata

L’Associazione ha durata illimitata.

Titolo II: Scopo e attività - Patrimonio

Art. 4 - Scopo e attività di interesse generale

4.1 L’Associazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Inoltre, è apolitica e apartitica.

L’Associazione riconosce nella musica uno strumento di crescita personale, educativa, culturale e relazionale, capace di favorire la partecipazione, l’aggregazione sociale, l’espressione artistica e il dialogo tra persone, generazioni e comunità. Attraverso attività formative, artistiche, culturali e ricreative, l’Associazione intende promuovere la diffusione della cultura musicale, l’accesso alla pratica musicale e la valorizzazione del talento, con particolare attenzione alla dimensione educativa, inclusiva e sociale dell’esperienza musicale.

4.2 In particolare, l’associazione ha come scopo di:

a. operare per la promozione e la diffusione di attività musicali predisponendo e organizzando mezzi e strutture per lo svolgimento, la gestione, l’attivazione di corsi di educazione e insegnamento musicale;

b. produrre, allestire e rappresentare concerti, spettacoli e manifestazioni artistiche varie;

c. favorire e organizzare manifestazioni musicali, culturali, ricreative, cinematografiche, rassegne, festival, conferenze, concorsi, premi, saggi, concerti, musical ed ogni altra forma di spettacolo legata alla musica;

d. attivare iniziative musicali e culturali, anche in collaborazioni con altri Enti, Associazione/o Scuole, nella sfera dell’aggregazione sociale e del tempo libero, per la diffusione della cultura musicale;

e. ingaggiare, assumere e/o scritturare artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo all’Associazione per il compimento degli obiettivi statutari;

f. svolgere qualsiasi attività o servizio che rivelasse utile a promuovere e a diffondere la conoscenza della cultura musicale. A tal proposito potranno essere stipulate convenzioni con studi di registrazione, promoter, agenzie di spettacolo, agenzie di grafica e di immagine, associazioni di settore nonché service audio-luci a supporto delle attività proprie onde offrire proficue opportunità e facilitazioni per l’espletamento dell’attività artistica;

g. proporsi come luogo di incontro e di aggregazione di interessi musicali e culturali assolvendo alla funzione sociale e maturazione e crescita umana e civile attraverso l’ideale della formazione permanente e del lavoro di rete;

h. promuovere percorsi musicali, educativi e culturali rivolti anche a minori, giovani, famiglie e soggetti in condizioni di fragilità, favorendo la partecipazione, l’inclusione sociale, il contrasto alla povertà educativa e la valorizzazione delle capacità espressive e relazionali della persona.

4.3 L’Associazione svolge, in via esclusiva o quanto meno principale, in favore di associati, loro familiari e terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, le seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017:

  • educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa [art. 5, comma 1, lett. d];

  • organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale [art. 5, comma 1, lett. i];

  • promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata [art. 5, comma 1, lett. v) D.Lgs. 117/2017];

  • promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici [art. 5, comma 1, lett. w].

Art. 5 – Attività diverse e fundraising

5.1 L’Associazione può inoltre svolgere, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime. Tali attività sono, di volta in volta, individuate con apposita delibera del Consiglio Direttivo. L’Associazione può organizzare corsi, laboratori, percorsi didattici individuali o collettivi e altre attività formative musicali rivolte ad associati, loro familiari e terzi, nel rispetto dei principi di democraticità, non discriminazione e partecipazione associativa. Le relative entrate sono qualificate e contabilizzate secondo la disciplina fiscale applicabile agli enti del Terzo Settore, tenendo distinta la quota associativa dai corrispettivi eventualmente richiesti per la partecipazione alle specifiche attività.

5.2 Tenendo conto di quanto previsto dalla normativa vigente, l'Associazione può compiere ogni atto e ogni operazione finanziaria, mobiliare e immobiliare, in proprio o mediante convenzioni, nonché attività ricreative riservate a soci e tesserati, tra le quali la gestione di un punto ristoro e manifestazioni promozionali volte a valorizzare le attività musicali dell’associazione. A tali fini può, attraverso gli organi rappresentativi, previa verifica della sussistenza della necessaria capacità economica, finanziaria e patrimoniale, rilasciare fideiussioni e altre garanzie di carattere patrimoniale, acquisire a qualsiasi titolo, nonché cedere, permutare, dare e prendere in locazione, in uso e in comodato, beni mobili e immobili, comprese strutture, aziende, impianti, attrezzature scientifiche e tecniche di ogni genere e mezzi di trasporto. L'Associazione può reperire i mezzi necessari occorrenti per i fini di interesse generale attraverso attività di raccolta fondi ex art. 7 del Codice del Terzo settore, anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

5.3 L’Associazione svolge, inoltre, attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con la Pubblica Amministrazione, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, nonché partecipando o proponendo attivamente co-programmazioni e co-progettazioni, anche in sinergia con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

Art. 6 - Patrimonio ed entrate

6.1 Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

6.2 Per il perseguimento dei propri obiettivi e lo svolgimento delle proprie attività l’Associazione potrà avvalersi delle seguenti entrate:

- quote associative e contributi degli associati;

- erogazioni liberali di associati e terzi;

- donazioni e lasciti testamentari;

- entrate derivanti da attività di raccolta fondi;

- contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi rimborsi o entrate derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione;

- contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;

- rendite patrimoniali;

- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;

- entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.

6.3 È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, nel rispetto delle disposizioni dell’art. 8 D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni.

È altresì vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

6.4 Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento della Associazione, di morte, di estinzione, di recesso, o di esclusione dall’Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato al patrimonio dell’Associazione.

6.5 I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

6.6 Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di iscrizione da versarsi da parte dei soci sia all’atto dell’adesione iniziale che negli esercizi successivi.

Titolo III: I Soci

Art. 7 Soci

7.1 All’Associazione possono aderire tutte le persone che ne condividano in modo espresso gli scopi e intendano partecipare alle attività dell’associazione con la loro opera, competenze e conoscenze. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.

7.2 L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. L’Associazione tiene un libro dei soci a cura del Consiglio Direttivo.

7.3 Sono soci coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda scritta, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione, l’interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo esamina entro sessanta giorni le domande presentate e dispone, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, in merito all’accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all’interessato.

In caso di accoglimento, la deliberazione è immediatamente efficace e determina l’immediato acquisto della qualifica di socio da parte dell’istante. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati. Qualora al conseguimento dello status di socio si accompagni il rilascio di una tessera, quest’ultima deve essere prontamente consegnata al nuovo socio.

7.4 In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all’interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.

7.5 La qualifica di socio è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo. Parimenti, la quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.

Art. 8 - Diritti e doveri dei soci

8.1 Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell’Associazione, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.

8.2 L’ammissione all’Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall’Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta secondo quanto previsto al successivo art. 9.1 lett. b).

8.3 In particolare, oltre a quanto previsto dalla legge e dal presente statuto, i soci hanno i seguenti diritti:

a) il diritto a partecipare alla vita e alle attività associative;

b) il diritto di voto in Assemblea, ordinaria e straordinaria, qualunque sia l’ordine del giorno;

c) il diritto di candidarsi alle cariche sociali;

d) frequentare la sede sociale e ogni altra struttura dell’Associazione;

e) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che consente al socio l’esame entro 30 giorni dalla richiesta. L’eventuale estrazione di copie è a spese del socio richiedente e deve avvenire nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

8.4 I soci hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell’Associazione e di pagare le quote sociali nell’ammontare annualmente fissato dal Consiglio Direttivo.

8.5 Il diritto di voto nelle assemblee viene acquisito dal socio a far data dalla delibera di ammissione del Consiglio Direttivo. I soci minori di età formulano la domanda di ammissione, esercitano i propri diritti, incluso il diritto di voto in assemblea, ed adempiono i propri obblighi mediante i loro rappresentanti legali.

8.6 I volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l’attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell’Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.

8.7 Non è ammesso per i volontari associati stipulare con l’Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

8.8 Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Art. 9 - Perdita della qualità di socio

9.1 La qualità di associato si perde per:

  1. Decesso;

  2. Dimissioni: ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.

  3. Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l’obbligo del versamento della quota associativa.

  4. Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell’eventuale regolamento, nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell’immagine e del decoro dell’Associazione, o qualora intervengano gravi motivi, valutati caso per caso – quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, comportamenti contrari agli scopi dell’associazione, violazioni gravi e reiterate dello Statuto o dei regolamenti interni, ovvero delle norme federali, nazionali e internazionali, atti che minano il rapporto fiduciario, incompatibilità con lo scopo sociale o con la convivenza associativa, inadempimenti gravi agli obblighi assunti verso l’associazione, condanne penali passate in giudicato per reati gravi e incompatibili con i valori associativi – che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito – oralmente o per iscritto – l’associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all’interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all’Assemblea. In tal caso, il Presidente deve provvedere alla convocazione dell’Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

9.2 Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. In qualsiasi caso di perdita della qualifica di socio, il socio è senza indugio cancellato dal libro dei soci.

9.3 I soci non in regola con il versamento delle quote associative e quelli destinatari di provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione alla data di svolgimento dell’assemblea, ordinaria o straordinaria dei soci, non possono partecipare all’assemblea né esercitare il diritto di voto. La perdita per qualsiasi causa della qualifica di socio non attribuisce a quest’ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all’Associazione.

Art. 10 - Obblighi assicurativi

10.1 L’Associazione è tenuta ad assicurare i volontari di cui si avvale, anche occasionalmente, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi della normativa vigente.

10.2 L’Associazione può inoltre stipulare ulteriori coperture assicurative in favore dei soci, degli associati, dei partecipanti alle attività o di terzi, qualora lo ritenga opportuno in relazione alle attività svolte.

Titolo IV: Ordinamento

Art. 11 - Organi dell’Associazione

11.1 L'ordinamento interno dell’Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti i soci. Le cariche sociali sono elettive.

11.2 Gli organi dell’Associazione sono:

a) l’Assemblea degli Associati;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) Organo di controllo, nei casi in cui la sua nomina sia obbligatoria per legge.

11.3 Tutte le cariche associative sono elettive e hanno durata quadriennale.

11.4 Tutti gli organi dell’Associazione possono riunirsi in modalità “a distanza”, con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti dell’organo e che: (i) il Presidente possa accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti; (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.

11.5 L’Associazione deve tenere i seguenti libri sociali obbligatori:

a) libro dei soci;

b) registro dei volontari;

c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Art. 12 –Assemblea dei Soci. Composizione.

12.1 L'Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione.

12.2 Possono partecipare all’Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati, a far data dalla deliberazione di ammissione, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

12.3 L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente. Qualora anche quest’ultimo sia impossibilitato, la convocazione spetta al Consigliere più anziano per età.

12.4 L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente. In mancanza anche di quest’ultimo, presiede il Consigliere più anziano per età. Le funzioni di segreteria sono svolte dal Segretario dell’Associazione o, in sua assenza, da persona designata dall’Assemblea.

12.5 L’Assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno, per l’approvazione del bilancio d’esercizio, per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali, e per ogni altra decisione che ad essa compete o le viene sottoposta. Essa è, inoltre, convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci in regola con il versamento delle quote associative o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure dall’Organo di controllo, ove nominato.

12.6 Ogni associato ha diritto ad un solo voto, ai sensi dell’art. 24, comma 2 del Codice del Terzo settore. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri associati. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

12.7 I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Art. 13 – Attribuzioni dell’Assemblea dei Soci

13.1 L’Assemblea, in seduta ordinaria, ha il compito di:

  1. eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;

  2. nominare e revocare, quando è obbligatorio per legge, i componenti dell’Organo di controllo;

  3. delineare, esaminare e approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell’Associazione;

  4. approvare il bilancio consuntivo di esercizio e l’eventuale bilancio preventivo;

  5. deliberare sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;

  6. deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

  7. deliberare sul ricorso dell’aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell’art. 7 del presente Statuto;

  8. deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell’associato interessato, ai sensi dell’art. 9 del presente Statuto;

  9. deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.

  10. delibera su ogni altra materia ad essa riservata dalla legge e sugli altri argomenti iscritti all’ordine del giorno.

13.2 L’Assemblea, in seduta straordinaria, ha inoltre il compito di:

  1. deliberare sulle modifiche dello statuto dell’Associazione;

  2. deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione stessa.

13.3 Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

Art. 14 - Convocazione dell’Assemblea degli Associati

14.1 L’Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l’anno per l’approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

14.2 Le convocazioni dell’Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, tramite posta elettronica ordinaria, posta elettronica certificata (PEC), sistemi di messaggistica istantanea o altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto recapito. L’avviso deve contenere il giorno, il luogo e l’ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l’elenco delle materie da trattare. L’avviso di convocazione può prevedere, ove consentito e tecnicamente possibile, modalità di partecipazione e votazione da remoto, purché siano garantite l’identificazione degli aventi diritto, la partecipazione alla discussione e la regolarità delle operazioni di voto. L’Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.

Art. 15 - Validità dell’Assemblea ordinaria e straordinaria

15.1 L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

15.2 Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti.

15.3 Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie dell’Associazione è necessaria la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto, in proprio e per delega, e il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

15.4 La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell’Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

15.5 Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

15.6 Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l’elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo, secondo cui ciascun associato ha diritto a un voto, ai sensi dell’articolo 24 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 16 - Consiglio Direttivo

16.1 Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo, responsabile della gestione dell’Associazione e cura collegialmente tutta l’attività associativa.

16.2 Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea degli Associati. Esso è composto da cinque membri, eletti dall’Assemblea degli associati.

16.3 I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l’associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

16.4 Il Consiglio Direttivo si riunisce entro 15 giorni dalla elezione assembleare; in questa prima riunione, elegge il Presidente e il Vicepresidente e assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendo anche questi ultimi tra i propri membri. Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.

16.5 La rappresentanza legale dell’Associazione spetta istituzionalmente al Presidente. Il Consiglio Direttivo può conferire deleghe specifiche a singoli consiglieri per la gestione di attività o progetti determinati, nei limiti e con le modalità stabilite nella delibera di conferimento. Tali deleghe hanno natura speciale, sono rilasciate per iscritto, hanno durata limitata e non comprendono la rappresentanza generale dell’Associazione, che resta riservata al Presidente, salvo specifica procura.

Art. 17 - Convocazione e validità del Consiglio Direttivo

17.1 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all’eventuale preventivo da presentare all’approvazione dell’Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.

17.2 La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione. L’avviso deve contenere il giorno, il luogo e l’ora, nonché l’elenco delle materie da trattare.

17.3 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vicepresidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell’Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

17.4 Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

17.5 E’ ammessa la possibilità che la riunione avvenga per via telematica mediante strumenti di videoconferenza o audio conferenza od altri strumenti tecnologici alle condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali, secondo le modalità previste per l’Assemblea degli associati.

Art. 18 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo

18.1 Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione.

18.2 Al Consiglio Direttivo spetta l’attuazione delle direttive generali stabilite dall’Assemblea e la promozione, nell’ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell’Associazione. I consiglieri hanno l’obbligo di astenersi dal partecipare alle deliberazioni nelle quali abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello dell’Associazione. I casi di conflitto sono valutati dal Consiglio Direttivo, che ne prende atto con apposita verbalizzazione.

18.3 Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:

  1. assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Vicepresidente, Segretario e Tesoriere;

  2. amministrare le risorse economiche dell’Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;

  3. elaborare il programma culturale e ricreativo nell’anno sociale, provvedendo alla sua attuazione, stabilendo altresì le quote di partecipazione ai corsi e alle attività;

  4. provvedere ad inoltrare le opportune richieste di contributi allo Stato, Regione, Provincia, Enti Locali e quanti altri possono contribuire a sostenere le finalità dell’Associazione;

  5. individuare e approvare l'avvio operativo delle attività diverse;

  6. la facoltà di nominare tra i soci, soggetti esterni all’ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;

  7. predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l’eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

  8. qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell’Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l’approvazione all’Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;

  9. indire adunanze, convegni, ecc.;

  10. fissare le quote associative;

  11. deliberare l’adesione dell’Associazione ad altre istituzioni analoghe;

  12. decidere sull’ammissione, la decadenza e l’esclusione degli associati;

  13. le decisioni inerenti spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in conto capitale, per la gestione dell’Associazione;

  14. l’istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni ed altri enti;

  15. l’elaborazione di proposte di modifica dello Statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;

  16. le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell’Associazione;

  17. deliberare, in caso di particolari necessità, di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati secondo quanto disposto dall’art. 36 del D.Lgs. n. 117/2017;

  18. proporre all’Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemerenze nelle attività proprie dell’Associazione; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all’art. 6, comma 3;

  19. istituire sedi operative, nominando il/i relativo/o responsabile/i, con potere di revoca;

  20. ogni altra funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.

18.4 Il Consiglio Direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.

18.5 Il Consiglio direttivo può nominare, anche tra soggetti non associati, un Direttore didattico, definendone con apposita delibera i compiti, la durata dell’incarico e le eventuali modalità di collaborazione. Tale figura svolge funzioni tecniche e di supporto alle attività associative e possono essere invitate a partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo senza diritto di voto. Gli incarichi non comportano poteri di rappresentanza legale dell’Associazione, salvo specifica delega per singoli atti. Qualora l’incarico sia conferito a un componente degli organi sociali, la relativa deliberazione deve dare atto della necessità dell’incarico, della congruità dell’eventuale compenso, dei criteri di determinazione dello stesso e dell’astensione dell’interessato dalla deliberazione.

Art. 19 - Il Presidente

19.1 Il Presidente è il rappresentante legale dell’Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.

19.2 Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. Egli convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo.

19.3 Il Presidente in particolare:

  1. provvede all’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;

  2. è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell’Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.

Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio.

19.4 Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.

19.5 In caso di urgenza, il Presidente può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l’obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva e ferma la ratifica da parte di quest’ultimo alla prima riunione utile.

19.6 Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

Art. 20 – Decadenza del Consiglio Direttivo e del Presidente

20.1 Il Consiglio Direttivo decade:

a) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;

b) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti; fino al raggiungimento di tale limite, infatti, ai consiglieri vacanti subentreranno in ordine i primi dei non eletti;

c) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell’Assemblea.

20.2 In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vicepresidente oppure, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 15 giorni alla convocazione dell’Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni curando nel frattempo l’ordinaria amministrazione.

20.3 Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade:

a) per dimissioni;

b) per morte o sopravvenuta incapacità, a qualsivoglia causa dovuta.

20.4 In queste ultime ipotesi, il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà entro 15 giorni provvedere alla convocazione dell’Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni, curando nel frattempo l’ordinaria amministrazione.

Art. 21 - Il Segretario ed il Tesoriere

21.1 Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

21.2 Al Segretario compete:

  1. la redazione dei verbali delle sedute dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri;

  2. provvedere alle trattative necessarie per l’acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi;

  3. la liquidazione delle spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento;

  4. curare la tempestività delle convocazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;

  5. l’aggiornamento del libro soci e del registro degli associati che prestano attività di volontariato.

21.3 Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo:

  1. al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari;

  2. alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo.

21.4 Al Tesoriere spetta, altresì, anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

21.5 Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell’ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Art. 22 – Organo di Controllo

22.1 L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi previsti dalla legge o qualora l’Assemblea lo ritenga opportuno. I suoi componenti durano in carica quattro anni, sono rieleggibili e possono essere scelti anche fra persone estranee all’Associazione, purché in possesso dei requisiti di legge. Qualora all’Organo di controllo sia attribuito anche l’esercizio della revisione legale dei conti, i relativi componenti devono essere iscritti nel registro dei revisori legali.

22.2 L’Organo di controllo:

• vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

• vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

• esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

22.3 Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all’art. 31, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017, la revisione legale dei conti.

Titolo V: Scritture contabili e bilancio

Art. 23 - Libri sociali

23.1 L’Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:

  • libro degli associati;

  • registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

  • libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;

  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

23.2 Il libro delle adunanze, nonché il libro delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.

23.3 I libri dell’Associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza; le eventuali copie richieste sono fatte dall’Associazione a spese del richiedente.

Art. 24 - Esercizio finanziario

24.1 L’esercizio finanziario ha inizio il 1° settembre e si chiude il 31 agosto dell’anno successivo.

24.2 Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l’eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l’Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei revisori, qualora nominati.

24.3 Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 13 del Codice del terzo settore. Il Consiglio Direttivo dovrà documentare, a seconda dei casi, in un’annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella relazione di missione, il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall’Associazione ai sensi dall’articolo 6 del Codice del Terzo settore.

24.4 Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devoluti in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell’Associazione.

24.5 Se l’Associazione ha entrate annue superiori ad un milione di euro, essa sarà inoltre tenuta a redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, a depositarlo presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e a pubblicarlo sul proprio sito Internet.

24.6 Se l’Associazione ha entrate annue superiori a centomila euro, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

24.7 Il bilancio di esercizio, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell’esercizio precedente, dovranno altresì essere depositati entro il termine previsto dal Codice del terzo settore.

24.8 Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l’Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

Titolo VI: Disposizioni Finali

Art. 25 - Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione

25.1 La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l’estinzione dell’Associazione sono deliberate dall’Assemblea straordinaria secondo le modalità previste dall’art. 15.6 e con le maggioranze di cui all’art. 15.4 del presente Statuto.

25.2 L’Assemblea dovrà provvedere, se del caso, con le medesime regole, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.

25.3 In caso di scioglimento dell’Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 allorquando istituito.

Art. 26 - Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dalle norme del Codice Civile.

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